ARTICOLO 50 DEL TRATTATO DI LISBONA

All'interno del Parlamento europeo a Strasburgo (2003) - Autore: Cédric Puisney / CC BY-SA 3.0

di Maria Luisa Melo

Premessa

I soggetti di “Diritto Internazionali Originari” sono gli Stati perché hanno questi quattro elementi: a) Il Territorio; b) la Popolazione; c) Sovranità interna è la capacità di uno Stato di esercitare il proprio imperio all’interno del proprio territorio, vale a dire, un Governo; d) Indipendenza.


Invece, le Organizzazioni internazionali sono “Soggetti di Diritto Internazionali Derivati”, perché nascono dalla volontà degli Stati per mezzo di un Trattato Internazionale. 

La clausola rebus sic stantibus, (locuzione latina traducibile con “stando così le cose”) considerata regola del diritto internazionale consuetudinario, è ora è codificata dall’art. 62 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

La norma, che non usa mai l’espressione rebus sic stantibus (l’articolo è rubricato “Mutamento fondamentale delle circostanze”), pone dei limiti rigorosi alla sua rivocabilità. Stabilisce, infatti, al comma 1 che “Un mutamento fondamentale delle circostanze intervenuto rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione del trattato, che non era stato previsto dalle parti, non può essere invocato come motivo di estinzione o di recesso.

Questa clausola è prevista anche nei Trattati Costitutive delle Organizzazioni internazionali, tranne che nei Trattati dell’Unione europea. 

RECEDERE DALL’UNIONE EUROPEA

Prima del 2009 non era prevista nei trattati Istitutivi l’uscita di uno Stato membro dall’Unione europea.

‘E’ l’articolo 50 del Trattato di Lisbona 2009 che stabilisce la procedura di “Recedere dall’Unione”, e quindi:

1)  Alla prima occasione utile il governo britannico fa appello all’articolo 50 del Trattato di Lisbona;

2) Il governo britannico e il Consiglio dell’Unione Europea iniziano a trattare sulle modalità di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea; 

3)  Se entro due anni non viene raggiunto un accordo, il Consiglio europeo e il governo britannico devono trovare un accordo per estendere la durata dei negoziati;

4)  Una volta stabilite le modalità di uscita e un nuovo trattato commerciale, il Regno Unito è pronto a uscire dall’Unione Europea;

Il comma 5 dell’art. 50 prevede il rientro dello Stato recedente seguendo le modalità dell’arti 49 del Trattato di Lisbona.

Ma il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha detto che “ chi è fuori è fuori”. Passeranno molti, ma molti anni perché la Gran Bretagna possa rientrare nell’Unione europea. 

Articolo 50

–          1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.

–          2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. (30.3.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/43 IT)

–          3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.

–          4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

–          5. Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all’articolo 49. (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea)

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